La Cassazione bacchetta la Corte d’Appello che ha assolto Raffaele Lombardo dal concorso alla mafia: “Sentenza illogica”. I dettagli delle motivazioni.
Il 19 febbraio del 2014, in primo grado, innanzi al Tribunale di Catania, l’ex presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo, giudicato in abbreviato, è stato condannato dalla Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Catania, Marina Rizza, a 6 anni e 8 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Il 31 marzo del 2017, in secondo grado, la Corte d’Appello di Catania, presieduta da Tiziana Carrubba, ha assolto Lombardo, “perché il fatto non sussiste”, dall’imputazione di concorso alla mafia, e lo ha condannato a 2 anni di reclusione, pena sospesa, per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso ma senza intimidazione e violenza. Lo scorso 3 luglio 2018 in terzo grado, la seconda sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d’Appello. E dunque, si svolgerà un secondo processo d’Appello a carico di Raffaele Lombardo. E la Cassazione ha annullato l’assoluzione con rinvio nonostante che lo scorso 22 giugno, innanzi alla stessa sezione della Cassazione, il Procuratore Generale, Stefano Rocci, a conclusione della requisitoria, avesse chiesto a favore di Raffaele Lombardo la conferma dell’assoluzione dall’imputazione di concorso esterno alla mafia. E l’annullamento con rinvio solo della condanna a due anni per corruzione elettorale. Adesso la Cassazione ha pubblicato le motivazioni per le quali, lo scorso 3 luglio, accogliendo il ricorso della Procura Generale di Catania, ha annullato l’assoluzione sentenziata dai giudici d’Appello. I magistrati della Suprema Corte bacchettano i colleghi giudici d’Appello di Catania e scrivono che “non è logico che abbiano assolto Raffaele Lombardo dall’imputazione di concorso esterno alla mafia nonostante avessero affermato che Lombardo ha stretto un patto con la mafia per essere eletto rapportandosi direttamente con i boss, e che, però manca la prova dell’oggetto del patto. Invece, tale oggetto del patto si può ragionevolmente individuare in favoritismi nell’aggiudicazione di appalti. Inoltre, tale patto, essendo stato necessariamente stipulato ex ante, ovvero prima che Lombardo fosse eletto presidente della Regione, non poteva riguardare vicende specifiche ma solo una generica accondiscendenza del politico alle finalità degli associati alla mafia”.