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Coronavirus e rientri in Sicilia, Musumeci firma ordinanza

L’emergenza coronavirus e le precauzioni per i siciliani che rientrano dal nord Italia: il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato un’ordinanza poi notificata ai nove prefetti, ai questori e ai 390 sindaci dell’isola. Si legge: “Chi sbarca in Sicilia, con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord, ha il dovere di informare il medico di base e porsi in auto-isolamento”. E poi Musumeci invoca: “Se tutti manteniamo la calma e il senso di responsabilità, riusciremo a gestire e superare anche questo particolare momento”.

Ecco il testo integrale dell’ordinanza:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
2. In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri
di benessere.
3. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere
a disposizione delle forze dell’Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il
contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con
Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per
territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e
dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e
Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni
ferroviarie della Regione Siciliana.
4. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente
Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della
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Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve
comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera
scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo
stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di
spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
5. Il Dipartimento regionale della protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende
per i fabbisogni sanitari e distribuirà la presente Ordinanza a tutti i cittadini in arrivo.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze
sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

Redazione
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