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“Ipotesi danno erariale”: il TAR Palermo commissaria la Prefettura di Agrigento e trasmette gli atti alla procura presso la sezione giurisdizionale della corte dei conti.

L’avvocato Girolamo Rubino

Il Ragioniere Angelo Cascià, di 71 anni di età, era stato eletto Sindaco del Comune di Camastra nel giugno 2013.

In data 08.05.2018, veniva notificato al medesimo il D.P.R. del 13 aprile 2018 con il quale era stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Camastra, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Pertanto il ragioniere Cascià, in data 17.04.2018, “al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa in sede processuale”, presentava formale istanza di accesso con la quale chiedeva di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento che aveva condotto all’adozione del D.P.R. del 13 aprile 2018 di scioglimento del Comune di Camastra.

Tuttavia la Prefettura di Agrigento, con nota prot. n. 0013080, denegava la richiesta di accesso agli atti formulata dal Sindaco.

Il Ragioniere Cascià, dunque, assistito dagli Avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, impugnava la predetta nota prefettizia innanzi al T.A.R. Palermo.

Il T.A.R. Palermo accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Cascià (decisione poi confermata dal C.G.A.) e, per l’effetto, annullava la nota prefettizia ed ordinava all’Amministrazione l’esibizione della documentazione oggetto della istanza di accesso agli atti, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.

Tuttavia la Prefettura di Agrigento non provvedeva al rilascio della documentazione di che trattasi.

Il Ragioniere A.C., quindi, con il patrocinio dagli Avv.ti  Rubino e De Marco Capizzi, presentava un nuovo ricorso innanzi al T.A.R. Palermo, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., a mezzo del quale veniva richiesta l’esecuzione del giudicato.

In sede di ricorso, il Ragioniere Cascià richiedeva inoltre la nomina di un commissario ad acta, che si sostituisse alla Amministrazione ai fini della esecuzione della sentenza.

Infine, ai sensi dell’art.ex art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a., parte ricorrente richiedeva l’applicazione della c.d. penalità di mora”, ovverosia la condanna della Prefettura di Agrigento al pagamento di una ulteriore somma di denaro in caso di “ violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”

In accoglimento delle tesi difensive sviluppate dagli Avv.ti Rubino e De Marco Capizzi, il T.A.R Sicilia – Palermo, sez. I ha ordinato alla prefettura di Agrigento di procedere al rilascio della documentazione richiesta entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia, condannando altresì l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali (euro 1500,00 oltre oneri ed accessori.); inoltre, nell’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione, il T.A.R Palermo ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in accoglimento della domanda formulata ex art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a., il T.A.R. Palermo ha determinato l’importo dovuto dalla Prefettura di Agrigento “per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”, somma determinata in misura pari a euro 200 per ogni mese di ritardo; infine, il Giudice Amministrativo ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza correlate a possibili profili di responsabilità erariale, nonché al Segretario Generale del Ministero dell’Interno, per le valutazioni di competenza correlate ai possibili profili di responsabilità disciplinare.

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