HomeCronacaIl Cga condanna l'assessorato regionale all'Agricoltura

Il Cga condanna l’assessorato regionale all’Agricoltura

L’avvocato Girolamo Rubino
Con ricorso in appello il sig. S.G., titolare di una ditta individuale, impugnava innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, la sentenza del TAR Sicilia Palermo che aveva respinto il ricorso di prime cure volto all’annullamento del provvedimento dell’Assessorato Regionale delle risorse agricole recante l’inserimento dell’istanza di contributo inoltrata dal ricorrente – a valere sulla misura 121 del PSR 2007/2013 – nell’elenco delle domande non ricevibili. Provvedimento questo adottato in ragione dell’informativa antimafia atipica resa dalla Prefettura U.T.G. di Palermo, parimenti impugnata a mezzo del ridetto gravame.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, accoglieva il ricorso in appello proposto dal sig. S.G. ritenendo fondate le doglianze mosse avverso il provvedimento interdittivo e disponendo l’annullamento dei provvedimenti con cui il ricorrente, in ragione della ridetta informativa, era stato escluso dalla graduatoria delle richieste di contributo dichiarate ammissibili. In particolare, il CGA ha annullato l’informativa in questione rilevando come il mero rapporto parentale con un soggetto controindicato, in assenza ( come nel caso in esame) di altri elementi in grado di comprovare una condizionamento mafioso nei confronti della ditta, sia insufficiente a giustificare l’adozione di un provvedimento così pregiudizievole quale è l’informativa antimafia.
Come è evidente, l’ottemperanza all’ordine di esecuzione della sentenza in questione avrebbe dovuto determinare la riammissione dell’istanza di contributo presentata dal sig. S.G nell’elenco delle istanze ammissibili e la conseguente concessione del beneficio richiesto. Nondimeno l’assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari non provvedeva a dare esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza in commento.
Pertanto il titolare dell’omonima ditta individuale, sempre con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, adiva nuovamente il CGA per l’esecuzione della predetta sentenza, rilevando come la P.A., al fine di riparare, nei confronti di parte ricorrente, gli effetti dei propri atti illegittimi avrebbe dovuto, in esecuzione della sentenza di che trattasi, adottare tutti gli atti strumentali all’erogazione in favore del ricorrente del contributo dallo stesso richiesto, che il ricorrente avrebbe conseguito nel caso in cui non fosse stato adottato il provvedimento prefettizio di interdittiva atipica successivamente annullato.
Ebbene il CGA, condividendo le argomentazioni difensive svolte dall’Avv. Rubino, ha accolto il ricorso per ottemperanza e per l’effetto ha dichiarato l’obbligo dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento regionale interventi strutturali per l’agricoltura-, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo ad inserire l’istanza inoltrata dal ricorrente nell’elenco di quelle ammissibili – a valere sulla misura 121 del PSR 2007/2013 e per l’effetto a concedere al ricorrente il contributo richiesto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Inoltre le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, oltre al rimborso del contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio.
Per effetto della superiore pronuncia, dunque, la ditta otterrà finalmente il contributo richiesto.

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