Burocrazia ancora sconfitta dinanzi al Tar Siilia. Il dottor D. Z., di 36 anni, aveva partecipato – presso l’Università “Kore” di Enna – alla selezione per l’accesso al Corso di formazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. In esito alla prova pre-selettiva, il candidato veniva escluso dalla successiva prova scritta, avendo conseguito un punteggio inferiore – di appena 0,5 punti – a quello minimo.
Il candidato, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha, pertanto, impugnato – innanzi al TAR Sicilia Catania – gli atti della procedura selettiva nella parte in cui non lo includevano tra gli ammessi alla prova scritta. Il TAR Sicilia Catania – prima con un Decreto Presidenziale e poi con un’Ordinanza Cautelare – hanno ammesso il concorrente alla suddetta procedura selettiva e lo stesso, all’esito della prova scritta, è stato ammesso alla frequenza del “Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2018-2019”. Successivamente, il candidato, avendo sostenuto tutte le prove, ha conseguito – con riserva – la suddetta specializzazione. Pertanto, il TAR Catania – a seguito di apposita istanza di parte – ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse in quanto il candidato – avendo superato le varie prove – ha, ormai, conseguito (ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115 del 30 giugno 2005) la suddetta specializzazione a titolo definitivo. Per effetto di tale provvedimento, la specializzazione conseguita dal concorrente è ormai divenuta definitiva e a pieno titolo e lo stesso, già dal prossimo anno scolastico, potrà prestare servizio quale insegnante di sostegno.