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Il TAR Sicilia accoglie la sospensione cautelare richiesta con ricorso avverso l’annullamento proposto dal Comune di Agrigento di opere edilizie compiute a mezzo della

Con ordinanza emessa l’11/01/2021 il TAR Sicilia Palermo, Sezione II, ha accolto la
sospensione cautelare richiesta con ricorso proposto avverso un provvedimento di
annullamento di interventi edilizi compiuti in virtù della SCIA in un immobile sito in Viale delle Dune della città.
La ricorrente S.D., con segnalazione certificata di inizio attività, aveva comunicato
l’inizio dell’attività di alcuni interventi minori in un immobile di sua proprietà.
Poiché l’immobile ricadeva nella sottozona G2 del PRG vigente il Comune di
Agrigento malgrado fossero decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt.
19, comma 6 bis della Legge 241/1990 e 23, comma 6 del D.P.R. 380/2001, così
come recepito in via dinamica dall’art. 1 dalla L.R. n. 16/2016 disponeva
l’inefficacia della predetta SCIA in quanto a suo dire gli interventi indicati non
sarebbero stati assentibili essendo la zona G2 oggetto del futuro “Piano Quadro”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la predetta S.D. con il patrocinio
dell’avv. Vincenzo Caponnetto deducendo intanto l’illegittimità dell’asserito vincolo
del citato “Piano Quadro” non essendo lo stesso uno strumento ostativo allo jus
edificandi specie in relazione alla natura degli interventi compiuti che ai sensi
dell’art. 33 delle norme di attuazione dello strumento urbanistico non sono
assolutamente vietati.
Nel citato ricorso il difensore si è soffermato sulla inefficacia del “Piano Quadro” che
non può essere considerato né vincolo conformativo né vincolo di localizzazione e
che in ogni caso tale “Piano Quadro”, fino a quando non è compiuto, non vieta le
attività espressamente consentite dall’art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G.
vigente.
Il Tribunale Amministrativo aveva richiesto al Comune chiarimenti sulla disciplina di
cui all’art. 33 delle norme di attuazione del PRG, che però non sono stati rimessi. E
pertanto, attesi i profili di fondatezza dedotti sulla tardività di dichiarazione di
inefficacia della SCIA di cui all’art. 19, comma 6 bis Legge 241/90 in tema di attività
edilizia ha accolto la sospensione cautelare richiesta, rinviando ogni deduzione sulla
legittimità ed efficacia del Piano Quadro, alla decisione di merito.

Redazione
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