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Il Cga riammette il Centro Studi Pirandello alla procedura di cui avviso 8/2016

Il Centro Studi Pirandello, con sede in Bivona, è un Ente di formazione professionale che svolge la propria attività sin dal 1999.

All’inizio del 2016, l’Ente avviava la procedura volta ad ottenere l’accreditamento delle sedi, necessario per l’accesso alle procedure di finanziamento delle attività di formazione professionale finanziate dall’Amministrazione regionale.

Tuttavia, per un malfunzionamento della piattaforma informatica presso cui effettuare il caricamento dell’istanza, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento della Formazione Professionale, non aveva concesso l’accreditamento in tempo utile per potere consentire all’Ente di accedere alla procedura di erogazione dei finanziamenti di cui al noto Avviso 8/2016.

Pertanto, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, il Centro Studi Pirandello impugnava innanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo, il provvedimento con cui l’Amministrazione regionale aveva denegato al Centro Studi Pirandello la percezione dei contributi di cui al predetto Avviso 8/2016.

Con Ordinanza cautelare il TAR Sicilia aveva accolto l’istanza di sospensione cautelare, con cui erano stati sospesi gli effetti dell’esclusione, e per effetto l’Amministrazione aveva inserito l’ente ricorrente in graduatoria.

Tuttavia, con la Sentenza di merito il Giudice del TAR Sicilia – Palermo, seppur a mezzo di un diverso Collegio, aveva definito il processo con un rigetto legato ad un motivo procedurale. Aveva cioè ritenuto che l’Ente avrebbe dovuto impugnare tutte le graduatorie che l’Amministrazione regionale aveva emanato nel corso degli anni a seguito di tutte le impugnative proposte dai tanti Enti che avevano partecipato alla medesima procedura.

Pertanto, il Centro Studi Pirandello, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza ha impugnato la predetta Sentenza con ricorso proposto innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, previa sospensione cautelare, deducendo che l’Ente non aveva alcun onere di impugnare tutte le graduatorie successive, in quanto tali graduatorie, seppur in esecuzione di un ordine del TAR, avevano sempre incluso il Centro Studi Pirandello tra gli enti finanziati.

Il CGA, con Ordinanza del 22 maggio 2020 ha accolto l’istanza cautelare proposta dai legali Rubino e Valenza, per l’effetto disponendo l’ammissione del Centro Studi Pirandello nel novero degli enti finanziati.

All’udienza pubblica del 3 febbraio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020 e dell’art. 25, D.L. n. 137/2020 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione giurisdizionale, valutate le difese, con Sentenza n. 115/2021, pubblicata il 16/02/2021, ha accolto il ricorso in appello e, per l’effetto, in riforma della decisione appellata, ha accolto il ricorso di primo grado.

Il Collegio, rifacendosi a rilevante giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha sostenuto che “l’appellante non aveva alcun onere di impugnare le graduatorie successive, ove – in conformità all’ordine cautelare riferito alla prima procedura, e non sulla base di una autonoma nuova discrezionale determinazione dell’amministrazione – era stata inserita con riserva, collocandosi per di più in posizione utile, con conseguente assenza di alcuna portata lesiva delle graduatorie stesse”.

La Sentenza ha altresì chiarito illegittimità dell’operato reso dall’Amministrazione regionale che, responsabile del malfunzionamento informatico, doveva prontamente adottare idonee misure per rimediare a quanto verificatosi e, comunque, autorizzare il deposito cartaceo della documentazione.

I Giudici hanno rilevato che il Centro Studi Pirandello, offrendo consistenti prove circa il malfunzionamento del sistema informatico in fase di caricamento dei dati, ha compiuto tutte le attività necessarie incorrendo senza sua colpa nell’impossibilità di presentare la propria istanza mediante la prescritta modalità informatica.

Pertanto, per effetto della pronunzia resa dal CGA, il Centro Studi Pirandello potrà percepire i finanziamenti di cui alla procedura avviata con l’Avviso 8/2016.

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