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Covid 19, Palma di Montechiaro proroga la zona rossa fino al 14 aprile

Prorogata, fino al 14 aprile prossimo, la zona rossa a Palma di Montechiaro. I contagi sono sempre molto alti ed il sindaco, Stefano Castellino, non ha potuto fare diversamente.

Il primo cittadino, vista la presenza, comunicata dall’ASP di Agrigento, di diversi focolai e della veloce propagazione dell’infezione del SARS-COV-2 e sue sospette varianti, testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, molti dei quali coinvolgono cittadini in età scolare, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevenirne una ancora più rapida diffusione,
ORDINA
a) che dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo;
b) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; fino al 14 aprile 2021 è vietato, in ingresso ed in uscita, il transito per raggiungere le c.d. seconde case (abitazioni non principali). È consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
c) il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel predetto territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese, non sono consentite le visite a parenti ed amici;
d) il divieto assoluto di assembramenti di qualsiasi natura;
e) la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
f) il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
g) Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; sono vietate le sagre e le fiere di comunità;
h) la sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche e private; resta salva la possibilità per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica;
i) la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
j) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
k) il divieto di tenere riunione di ogni tipo;
l) la chiusura del mercato settimanale per il 9 aprile 2021;
m) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale ed artiginale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, e di quanto disciplinato dalla lettere n. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
n) Per le attività di ristorazione, ristoranti, bar, pizzerie, panifici, pasticcerie, paninerie ed attività similari, è consentito l’asporto tutti i giorni feriali dalle ore 05:00 alle ore 18:00, ed il domicilio fino alle ore 22:00, mentre nei giorni festivi è consentito l’asporto dalle ore 05:00 alle ore 13:00, ed il domicilio fino alle ore 22:00;
o) la chiusura del cimitero e la limitazione delle cerimonie funebri soltanto ai familiari del defunto per un numero massimo di 15, ed è assolutamente vietato porgere le condoglianze in qualsiasi luogo chiuso o aperto;
Con l’entrata in vigore della presente Ordinanza Sindacale, cessano gli effetti della propria Ordinanze Sindacali n.12/2021.
Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa e quelle delle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione n. 33 del 06 aprile 2021.
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