HomeCronacaAgrigento, sospesa una demolizione nelle more di una sanatoria

Agrigento, sospesa una demolizione nelle more di una sanatoria

“In pendenza delle domande di condono edilizio, non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione”. In questi termini si sono espressi i Giudici del T.A.R. Palermo nell’accogliere in parte il ricorso proposto dai proprietari di due immobili siti ad Agrigento, in contrada Cannatello/Fegotto, oggetto di due distinti procedimenti di sanatoria, uno dei quali, per l’appunto, non ancora definito al momento di adozione del provvedimento di demolizione.

Scendendo nel merito della vicenda , il Comune di Agrigento aveva ingiunto ai sig.ri P.B. e A.G. di procedere alla demolizione dei suddetti immobili realizzati in assenza di titolo edilizio, in relazione ai quali i proprietari avevano avanzato due distinte domande di condono edilizio: una, respinta con provvedimento poi annullato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, e l’altra rimasta inevasa dall’Amministrazione.

I sig.ri P.B. e A.G. decidevano, allora, di agire in giudizio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Rosario De Marco Capizzi, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza con la quale il Comune di Agrigento aveva ingiunto agli stessi la demolizione dei due fabbricati.

In particolare, con riferimento all’immobile la cui istanza di condono non era stata definita dal Comune, gli Avv.ti G. Rubino, V. Airo’ e R. De Marco Capizzi – richiamando la normativa in materia ed il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in pendenza di domande di condono edilizio, non possono essere adottati provvedimenti di demolizione – sostenevano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui l’Amministrazione aveva ingiunto, per l’appunto, la demolizione di un fabbricato in relazione al quale era ancora pendente il procedimento di condono edilizio non ancora definito.

Il T.A.R. Palermo, Sezione Seconda, condividendo sul punto le difese formulate dagli Avv.ti G. Rubino, V. Airo’ e R. De Marco Capizzi, ha annullato l’ingiunzione di demolizione giacché adottata in pendenza di un’istanza di condono non ancora definita dal Comune.

Quanto, invece, all’ingiunzione a demolire l’ulteriore fabbricato oggetto dell’istanza di condono respinta dal Comune di Agrigento, i Giudici Amministrativi, accogliendo le censure formulate dalla difesa di parte ricorrente, hanno dichiarato l’illegittimità dell’ordine demolitorio nella parte in cui il Comune aveva disposto la demolizione della recinzione perimetrale, trattandosi di opera minore di carattere pertinenziale e, come tale, non soggetta a permesso di costruire.

Infine, pur escludendo una caduzione automatica dell’ordine demolitorio a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di diniego alla sanatoria, il T.A.R., con la medesima pronuncia, ha invitato l’Amministrazione a tener conto – nell’ipotesi in cui decidesse di non ritirare, in autotutela, il provvedimento di demolizione impugnato – delle possibili conseguenze risarcitorie in caso di successivo condono dell’abuso.

Per effetto della suddetta sentenza, dunque, nessuno dei due immobili verrà al momento demolito.

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