HomeCronacaIl Tar condanna l'Anas. I dettagli

Il Tar condanna l’Anas. I dettagli

Nel 2001, un Oleificio con sede in Villarosa, nell’Ennese, aveva acquistato due appezzamenti di terreno su uno dei quali, sin dal 1958, grava una servitù di passaggio mediante una stradella con accesso dalla limitrofa S.S.N. 121, dalla quale accede anche la stessa società ricorrente, la quale, dopo l’acquisto dei suddetti terreni, ne aveva richiesto l’adeguamento in quanto proprietaria del terreno circostante.

L’A.N.A.S., tuttavia, travisando l’oggetto dell’istanza, respingeva la richiesta “di licenza per l’apertura del passaggio” proposta dalla società, la quale, pertanto, decideva di agire in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, impugnando il suddetto provvedimento di diniego alla propria istanza.

In particolare, l’Avv. Rubino, evidenziava la violazione della normativa in materia ed il travisamento dei fatti in cui era incorsa l’Amministrazione resistente nel valutare il contenuto dell’istanza avanzata dalla società ricorrente, avendo l’A.N.A.S. negato la “licenza per l’apertura di un passaggio di accesso ad uso industriale”, quando invece la società ricorrente aveva richiesto il mero adeguamento di un accesso già esistente.

Si costituiva in giudizio l’A.N.A.S., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, al fine di resistere e sostenere la legittimità degli atti impugnati.

Il T.A.R. Catania, Sezione I, Presidente Dott. Pancrazio Maria Savasta, Relatore Dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato, attesa la fondatezza delle doglianze articolate dall’Avv. Rubino, ha, prima, accolto la domanda cautelare presentata dal difensore della ditta ricorrente e, successivamente, pronunciandosi nel merito, ha accolto il ricorso, annullando, per l’effetto, i provvedimenti impugnati e condannando l’A.N.A.S. al pagamento sia delle spese della verificazione disposta dallo stesso Collegio giudicante al fine di verificare l’effettiva, poi confermata, esistenza del preesistente sbocco sulla S.S.N. 121, sia delle spese processuali in favore della società ricorrente.

Nessun ostacolo, dunque, appare sussistere all’accoglimento della richiesta avanzata dall’Oleficio ricorrente il quale, pertanto, soddisfatti i requisiti di legge, potrà così adeguare il passo carrabile già esistente anche alle esigenze di impresa.

Inoltre, considerata l’eccessiva durata del processo conclusosi con la suddetta pronuncia dopo ben diciassette anni, la società potrà agire in giudizio al fine di ottenere l’indennizzo, ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto, per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti proprio dall’irragionevole durata del processo.

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