HomeCronaca"Caccia": il Tar rigetta ricorso Legambiente e altre associazioni ambientaliste

“Caccia”: il Tar rigetta ricorso Legambiente e altre associazioni ambientaliste

Nel 2024, le Associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia, Associazione Italiana Per Il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus e LIPU, l’Ente nazionale protezione animali (enpa) onlus, la LNDC Animal protection, Lega per l’Abolizione della Caccia lamentando l’asserito stato di emergenza e di crisi meteoclimatica, ambientale ed ecologica della Regione Siciliana hanno proposto un ricorso avanti al TAR-Palermo, onde ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del D.A. n. 52/GAB del 17 luglio 2024, nonché l’adozione di provvedimenti cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a.
In particolare, con il predetto D.A. del 17 luglio 2024 l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio per la corrente stagione 2024-2025, prevedendo un apposito calendario con cui ha autorizzato: l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1,2,4,7,8 e 11 settembre 2024 alle specie Colombaccio e Tortora selvatica ; l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre anziché dal 1° ottobre 2024; il prelievo per le specie Quaglia, Beccaccia e Cinghiale.
Avverso tale azione e al fine di intervenire in giudizio, si sono costituite le Associazioni: Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, LCS – Liberi Cacciatori Siciliani, l’A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, l’Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, con il patrocinio dell’Avv. to Alfio Barbagallo, la Federazione Italiana della Caccia- Consiglio Regionale Sicilia e la Regione Sicilia- Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, difesa dall’Avvocatura dello Stato, che hanno eccepito l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ricorrenti, nonché la mancanza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare ex art. 56 cpa.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno eccepito come, contrariamente a quanto asserito dalle associazioni ambientaliste, la Regione Siciliana ha emanato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto tassativamente previsto dall’art. 18 comma 1 L. 157/1992, recepito dalla L.R. n. 33/97., ovvero anche nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico.
Inoltre, detti difensori hanno rilevato l’infondatezza della richiesta di adozione di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto essendosi già quasi pienamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravita e urgenza richiesti per la concessione della misura cautelare.
Infine, gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno rilevato come le censure sollevate dalle associazioni ricorrenti in merito al calendario venatorio 2024-2025, riproponevano le medesime doglianze con cui è stato impugnato il Calendario venatorio della scorsa stagione 2023-2024, il quale è stato definito con la sentenza del TAR- Palermo n. 388/2024 che ha ritenuto infondate dette censure.
Ebbene, con decreto del 10.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Valenza, Barbagallo e dall’Avvocatura dello Stato, il Presidente TAR-Palermo, Sez. III, ha osservato che essendosi già quasi interamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria 2024/2025, in quanto residuerebbe solamente la giornata dell’11 settembre 2024 non possono considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di una misura cautelare di cui all’art. 56 cpa, potendosi invece ormai attendere la celebrazione dell’udienza in camera di consiglio fissata per la data del 25 settembre 2024.
Con li predetto decreto il Presidente del TAR-Palermo ha dunque rigettato l’istanza cautelare formulata dalla associazioni ambientaliste ricorrenti e pertanto rimarrà in vigore il calendario venatorio stilato dalla Regione Siciliana per la stagione 2024/2025.

Angelo Ruoppolo
Angelo Ruoppolohttps://www.teleacras.it
Giornalista professionista, di Agrigento. Nel febbraio 1999 l’esordio televisivo con Teleacras. Dal 24 aprile 2012 è direttore responsabile del Tg dell’emittente agrigentina. Numerose le finestre radio – televisive nazionali in cui Angelo Ruoppolo è stato ospite. Solo per citarne alcune: Trio Medusa su Radio DeeJay, La vita in diretta su Rai 1, Rai 3 per Blob Best, Rai 1 con Tutti pazzi per la tele, Barbareschi shock su La 7, Rai Radio 2 con Le colonne d’Ercole, con Radio DeeJay per Ciao Belli, su Rai 3 con Mi manda Rai 3, con Rai 2 in Coast to coast, con Rai 2 in Gli sbandati, ancora con Rai 2 in Viaggio nell'Italia del Giro, con Striscia la notizia su Canale 5, con Radio 105 nello Zoo di Radio 105 e Rebus su Rai 3. Più volte è stato presente e citato nelle home page dei siti di Repubblica e di Live Sicilia. Il sosia di Ruoppolo, Angelo Joppolo, alias Alessandro Pappacoda, è stato il protagonista della fortunata e gettonata rubrica “Camera Zhen”, in onda su Teleacras, e del film natalizio “Gratta e scappa”, con una “prima” affollatissima al Cine Astor di Agrigento. I suoi video su youtube contano, al 6 ottobre 2024, 30.317.320 visualizzazioni complessive. Gli sono stati assegnati diversi premi tra cui: "Sipario d'Oro", "Alessio Di Giovanni", "Mimosa d'Oro", "Pippo Montalbano". Indirizzo mail: angeloruoppolo@virgilio.it
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