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Decadenza dalla carica: il CGARS accoglie l’istanza cautelare proposta da un Consigliere comunale

Con deliberazione del Maggio del 2023, il Consiglio Comunale di Maletto ha votato favorevolmente la decadenza dalla carica di Consigliere comunale del Consigliere L. S. e di altri Consiglieri appartenenti alla minoranza.
Al Consigliere L.S. veniva contestata la violazione dell’art. 16 dello Statuto Comunale e del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per essersi assentato, durante l’anno solare, per tre giornate lavorative (riunioni consiliari) non consecutive senza giustificato motivo, comportanti per l’appunto la decadenza dalla carica.
Pertanto, avverso il procedimento di decadenza il Consigliere L.S. presentava al segretario comunale delle osservazioni procedimentali evidenziando illegittimità di tale provvedimento, e al contempo, con apposita istanza, chiedeva all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica un parere legale in merito alla illegittimità del provvedimento di decadenza votato contro di lui.
In merito alla contestata decadenza l’Assessorato regionale chiariva come lo Statuo del Comune di Maletto, in applicazione del quale era stato avviato il procedimento di decadenza nei confronti del consigliere L.S. , si discostava dal dettato normativo vigente in Sicilia, ovvero dall’art. 173 del O.R.EE.LL. approvato con legge regionale n. 16 del 1963 e non l’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, dunque tale Comune avrebbe dovuto conformarsi al quadro normativo vigente in Sicilia in materia di decadenza dalla carica.
Nondimeno il Consiglio Comunale di Maletto disattendeva le indicazioni dettate dall’Assessorato regionale e, con apposita deliberazione, votava favorevolmente la decadenza del Consigliere Comunale L.S.., il quale, conseguentemente veniva dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale.
Pertanto, il Consigliere L.S., al fine di opporsi al provvedimento di decadenza disposto nei suoi confronti, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Catania che tuttavia si concludeva in primo grado con una sentenza di rigetto del ricorso.
Avverso la sentenza resa dal TAR-Catania, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, il Consigliere L.S. proponeva appello innanzi al CGARS, con cui chiedeva la riforma, previa sospensione degli effetti, della sentenza di primo grado.
Nell’ambito del giudizio di appello detti Avvocati rilevavano come la sentenza del Giudice di prime cure avrebbe dovuto considerarsi erronea nella parte in cui non aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di decadenza impugnato in primo grado, nonostante le tre assenze contestate al Consigliere L.S. non fossero consecutive ed erano avvenute per motivi lavoro, i quali, tuttavia non erano stati ritenuti sussistenti e giustificativi delle assenze, poiché, nel caso di specie, secondo il Consiglio comunale il Consigliere L.S. non essendo un lavoratore subordinato non avrebbe potuto lamentare tali ragioni.
Ebbene, con ordinanza del 14.09.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, il CGARS ha osservato come, il Consiglio comunale di Maletto non si era attenuto ad un voglio rigoroso e restrittivo delle circostanze che hanno portato all’adozione del contestato provvedimento di decadenza e, che ad ogni modo, non può attribuirsi a un organo di natura politica(consiglio comunale) la decisione di merito sulla giustificabilità dell’assenza per motivi di lavoro, e ciò in particolare, in presenza di un lavoro non subordinato.
Inoltre, Il CGARS ha osservato come, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti adeguati profili di fumus boni iuris e il periculm in mora deve considerarsi insito nell’impossibilità dell’appellante di esercitare le funzioni pubbliche per cui è stato eletto, sicchè, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal Consigliere comunale L.S. è stata sospesa l’esecutività della sentenza di primo grado e dei provvedimenti impugnati.
Pertanto, per l’effetto della predetta ordinanza il Consigliere L.S. potrà continuare ad esercitare la propria carica politica nel Comune di Maletto.

Angelo Ruoppolo
Angelo Ruoppolohttps://www.teleacras.it
Giornalista professionista, di Agrigento. Nel febbraio 1999 l’esordio televisivo con Teleacras. Dal 24 aprile 2012 è direttore responsabile del Tg dell’emittente agrigentina. Numerose le finestre radio – televisive nazionali in cui Angelo Ruoppolo è stato ospite. Solo per citarne alcune: Trio Medusa su Radio DeeJay, La vita in diretta su Rai 1, Rai 3 per Blob Best, Rai 1 con Tutti pazzi per la tele, Barbareschi shock su La 7, Rai Radio 2 con Le colonne d’Ercole, con Radio DeeJay per Ciao Belli, su Rai 3 con Mi manda Rai 3, con Rai 2 in Coast to coast, con Rai 2 in Gli sbandati, ancora con Rai 2 in Viaggio nell'Italia del Giro, con Striscia la notizia su Canale 5, con Radio 105 nello Zoo di Radio 105 e Rebus su Rai 3. Più volte è stato presente e citato nelle home page dei siti di Repubblica e di Live Sicilia. Il sosia di Ruoppolo, Angelo Joppolo, alias Alessandro Pappacoda, è stato il protagonista della fortunata e gettonata rubrica “Camera Zhen”, in onda su Teleacras, e del film natalizio “Gratta e scappa”, con una “prima” affollatissima al Cine Astor di Agrigento. I suoi video su youtube contano, al 6 ottobre 2024, 30.317.320 visualizzazioni complessive. Gli sono stati assegnati diversi premi tra cui: "Sipario d'Oro", "Alessio Di Giovanni", "Mimosa d'Oro", "Pippo Montalbano". Indirizzo mail: angeloruoppolo@virgilio.it
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