La Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha confermato l’assoluzione di un dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Ove si ritenesse diversamente, si produrrebbe l’effetto di privare il soggetto non evocato in giudizio del diritto di difesa, con violazione dei parametri costituzionali.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte assume rilevanza peculiare evidenziando come nessuna azione di responsabilità possa essere intrapresa nei confronti di alcuno sulla base di prospettazioni meramente ancorate alle motivazioni di una sentenza che contiene una condanna virtuale di terzi soggetti non evocati in giudizio in quanto inconferenti ai fini della definizione del giudizio di responsabilità erariale.
In altre parole, commenta l’avv. Cimino, “qualsiasi contestazione di responsabilità deve essere elevata sulla base di dati concreti, documentalmente riscontrabili, che siano in grado di fondare un giudizio di responsabilità del soggetto evocato in giudizio, non potendo assumere rilevanza la sola condanna virtuale pronunciata nei confronti di un soggetto in un giudizio di cui non è stato parte”.