Le società P.R. e SR, impugnavano il decreto dirigenziale n. 1264 del 25 luglio 2024 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con cui era stata autorizzata la modifica sostanziale dell’impianto della Pizzo Vivai, che comportava un significativo potenziamento: da un solo tipo di rifiuto trattato a settantacinque tipologie diverse e da una capacità di 3.600 tonnellate annue a 103.120 tonnellate.
Le censure mosse dalle ricorrenti riguardavano principalmente tre profili: la presunta violazione dell’obbligo di Valutazione di Incidenza Ambientale per la vicinanza ai siti Natura 2000, la violazione dei criteri di localizzazione per la presenza di recettori sensibili nelle vicinanze e la violazione dei criteri di distanza dal centro abitato previsti dalla normativa regionale.
La Pizzo Vivai S.r.l., difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità dei ricorsi presentanti dalle concorrenti per carenza di interesse.
Gli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino evidenziavano in via preliminare come il ricorso fosse inammissibile sotto molteplici profili.
In particolare, i legali sottolineavano la carenza di interesse qualificato della ricorrente, il cui interesse era “di natura meramente economica e concorrenziale” e quindi “non giuridicamente tutelabile nel giudizio amministrativo”, sottolineando come la mera operatività nel medesimo settore non fosse sufficiente a configurare un interesse tutelabile e come non fosse stato allegato e dimostrato dalle concorrenti alcun pregiudizio economico derivante dall’ampliamento dell’impianto della Pizzo.
Inoltre veniva deposita in giudizio documentazione tecnica specialistica, inclusa una perizia della S.A.S. TD S.r.l. che dimostrava l’assenza di incidenze significative dell’impianto e che l’impianto si trovasse in ogni caso oltre i 2000 metri dai siti Natura 2000.
Il Tar Palermo ha condiviso le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Marino, dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse e rilevando che le concorrenti si erano limitate ad allegare di operare nel medesimo settore della controinteressata, senza tuttavia fornire alcuna prova concreta del pregiudizio economico subito.
La sentenza assume particolare rilevanza nel panorama della gestione dei rifiuti in Sicilia, settore caratterizzato da una forte competizione tra operatori privati. Il TAR ha chiarito che l’interesse alla libera concorrenza, pur costituzionalmente tutelato, non può tradursi in uno strumento per ostacolare l’operatività di concorrenti attraverso il ricorso giurisdizionale, quando manchi la dimostrazione di un pregiudizio concreto e documentato.
La decisione si allinea con l’orientamento giurisprudenziale che valorizza i principi europei di libera concorrenza, come codificati nell’art. 195 del Codice dell’ambiente, impedendo che il processo amministrativo diventi strumento di protezione di interessi meramente emulativi o contra ius.
Per effetto della superiore pronuncia del TAR Palermo, la Pizzo Vivai S.r.l. potrà continuare regolarmente la propria attività con l’impianto potenziato, dando piena attuazione al progetto autorizzato dall’Assessorato Regionale.
L’azienda, che aveva investito significative risorse nell’ammodernamento tecnologico dell’impianto con sistemi avanzati di trattamento e controllo delle emissioni, può ora operare con la certezza giuridica derivante dalla conferma definitiva dell’autorizzazione.