L’inchiesta sulla strage di Ravanusa del 2021 con 9 morti: il Tribunale di Agrigento accoglie la proposta di archiviazione per 10 inquisiti dell’Italgas.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha accolto la proposta di archiviazione da parte della Procura. Scagionati 10 inquisiti. Come già accertato dai periti nel corso delle indagini preliminari, l’esplosione a Ravanusa in via Trilussa che l’11 dicembre del 2021 provocò 9 morti, fra cui una donna che avrebbe partorito dopo pochi giorni, sarebbe avvenuta “a causa delle gravi carenze nel processo di posa in opera e saldatura del tratto di tubazione del gas”. Le opere di raccordo delle due condotte, eseguite fra il 1985 e il 1988, sarebbero state eseguite in maniera maldestra. E nello stesso tratto, alcuni minuti prima dell’esplosione innescata dall’accensione di un elettrodomestico, si è verificato un cedimento strutturale che ha determinato una intensa fuga di gas. Due tecnici sono stati già rinviati a giudizio: l’ingegnere Guido Catalano, 77 anni, direttore tecnico di Siciliana Gas all’epoca, nel ’99, della posa della condotta di metano nella zona e firmatario del collaudo tecnico – amministrativo, e Carmelo Burgarello, 88 anni, responsabile tecnico della A.Mi.Ca. Srl, l’impresa incaricata dalla committente Siciliana gas di eseguire gli stessi lavori di posa della condotta incriminata. Carmelo Burgarello nel frattempo è deceduto. E la Procura di Agrigento ha invece proposto l’archiviazione delle indagini, adesso accolta dal giudice Lippini, per altri dieci indagati, tutti a lavoro con Italgas, che solo dal 2008, quando si è fusa per incorporazione con Siciliana Gas, gestisce la rete del gas metano a Ravanusa. All’archiviazione si sono opposti alcuni familiari delle vittime invocando l’imputazione coatta. E, in occasione dell’udienza di trattazione, la Procura agrigentina ha ribadito le ragioni della proposta archiviazione, ovvero, in estrema sintesi, che l’Italgas ha eseguito correttamente e regolarmente le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete del gas, e che tali attività non avrebbero consentito di individuare l’errata installazione del raccordo, oggetto poi del cedimento strutturale.






















