Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha adottato una importantissima sentenza sulla tutela del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, accogliendo il ricorso proposto dalla sig.ra D. C., difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, e dichiarando la nullità del decreto del Presidente della Repubblica che aveva rigettato il ricorso straordinario relativo all’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento.
La vicenda trae origine dall’informativa interdittiva emessa dalla Prefettura di Agrigento nei confronti della ditta C.D., operante nel settore della produzione di energia elettrica, che aveva determinato la risoluzione delle convenzioni in Conto Energia stipulate con il GSE e l’annotazione nel casellario informatico dell’ANAC.
L’informativa, basata esclusivamente sui precedenti penali dell’ex marito della ricorrente – dal quale risultava legalmente separata e che non aveva alcun ruolo nella gestione dell’impresa – aveva portato la ditta a proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Tuttavia l’Autorità Nazionale Anticorruzione, aveva proposto opposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
La ricorrente aveva quindi tempestivamente depositato l’atto di costituzione in giudizio presso il TAR Sicilia – Palermo, dando regolare avviso a tutte le parti e all’esito del giudizio di merito il Tar Palermo accoglieva il ricorso della ditta annullando il provvedimento interdittivo.
Nonostante l’avvenuta trasposizione, l’amministrazione aveva erroneamente proseguito il procedimento straordinario, portando il Consiglio di Stato ad esprimere parere di rigetto e il Presidente della Repubblica ad emanare il decreto decisorio.
Per tale ragione la ditta ha proposto ricorso al Tar Lazio- Roma, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, deducendo la nullità del decreto del Presidente della Repubblica per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, in quanto il decreto era stato adottato in carenza di potere, allorquando la controversia già era stata trasposta in sede giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia.
Il Tribunale ha accolto integralmente le argomentazioni difensive degli Avv.ti Rubino e Marino, riconoscendo la nullità del decreto del Presidente della Repubblica.
Il TAR Lazio in particolare ha rilevato che “nonostante l’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, il procedimento inerente al ricorso straordinario è erroneamente seguitato, avendo il Consiglio di Stato emesso il parere di competenza (nel senso del rigetto del ricorso) parere poi recepito nel gravato DPR”, osservando che a seguito della trasposizione, l’unica pronuncia consentita è quella del giudice amministrativo, salva l’ipotesi in cui questi riconosca l’inammissibilità della domanda e disponga la rimessione degli atti al Ministero competente.
La decisione assume particolare rilevanza nel panorama del diritto amministrativo, confermando la rigorosa applicazione del principio di alternatività tra i rimedi di tutela e la nullità dei provvedimenti adottati in carenza assoluta di potere.
La pronuncia tutela l’effettività del diritto di difesa e la certezza dei rapporti processuali, impedendo che l’amministrazione possa proseguire procedimenti per i quali ha perso la competenza a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale.
Il Tar Lazio ha inoltre condannato le amministrazioni costituite al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Per effetto della suddetta sentenza, la ditta vede definitivamente confermata l’illegittimità del decreto presidenziale, consolidando la tutela già ottenuta nel giudizio di merito presso il TAR Sicilia.



