L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è stata condannata per aver sostanzialmente escluso i farmacisti specializzandi dalla graduatoria relativa a una procedura selettiva per incarichi di lavoro autonomo. Con la sentenza del 2 gennaio 2026, i giudici amministrativi hanno dato piena ragione ai professionisti, difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.
La vicenda nasce nel novembre 2024, quando l’ASP di Palermo indice un avviso pubblico per farmacisti, prevedendo espressamente la partecipazione dei giovani in formazione specialistica (dal secondo anno), come previsto dalla Legge 145/2018. Molti candidati, tra cui i dottori C. B., M.S. e I. M., partecipano con successo, superando il colloquio e posizionandosi ai vertici della graduatoria dedicata.
Tuttavia, nel febbraio 2025, l’ASP opera un improvviso dietrofront: approva la graduatoria degli specialisti ma ignora quella degli specializzandi, definendo un “errore materiale” la norma dell’avviso che prevedeva la loro partecipazione.
I farmacisti non ci stanno e, tramite i legali Rubino e Impiduglia, impugnano i provvedimenti. Nel corso del giudizio, l’ASP ha tentato di difendere i propri provvedimenti sostenendo la legittimità. Addirittura, l’ASP – ritenendo di non poter approvare la graduatoria degli specializzandi – ha bandito un nuovo concorso a settembre 2025, ignorando la posizione dei ricorrenti che avevano partecipato alla selezione precedente.
Il TAR di Palermo ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione è rigidamente vincolata alle regole contenute nel bando che essa stessa ha scritto e non può disapplicarle arbitrariamente né revocarla in modo implicito.
In particolare, il TAR ha affermato che l’Amministrazione non può “limitarsi a disapplicare la previsione per aver rilevato una presunta illegittimità, senza utilizzare lo strumento dell’autotutela. Tornare sui propri passi è ammesso dall’ordinamento, ma in modo espresso e in presenza di determinati presupposti che riguardino eventuali vizi di legittimità o questioni di opportunità; non può essere effettuato implicitamente e/o con una disapplicazione dell’avviso”.
Il TAR ha anche annullato il nuovo bando di settembre 2025, poiché basato sul presupposto erroneo che non vi fosse nessuna graduatoria vigente.
La sentenza non solo ripristina il diritto dei farmacisti specializzandi a vedere riconosciuta la propria posizione, ma condanna l’ASP di Palermo al pagamento di 3.000 euro di spese legali. Un monito chiaro per la Pubblica Amministrazione: il rispetto del bando e della parità di trattamento tra i concorrenti non può essere sacrificato in nome di ripensamenti tardivi.



