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Commissioni consiliari permanenti, il consigliere comunale Alongi: “Occorre un riesame”

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Geraldo Alongi

Una formale contestazione della procedura di costituzione delle Commissioni consiliari  permanenti con relativa richiesta di riesame e annullamento in autotutela delle relative deliberazioni per  presunta violazione dell’art. 26, comma 4, dello Statuto comunale, è stata avanzata in una interrogazione dal consigliere comunale di Agrigento, Geraldo Alongi.

“L’articolo 26 dello Statuto comunale disciplina il procedimento di costituzione delle Commissioni  consiliari permanenti, prevedendo specifiche garanzie di rappresentanza e precise modalità di individuazione dei componenti – scrive Alongi – In particolare, il comma 4 attribuisce alla Conferenza dei Capigruppo il compito di esaminare le  designazioni pervenute e coordinarle, al fine di rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri regolamentari. Il successivo comma 5 prevede la costituzione delle Commissioni mediante votazione palese del Consiglio comunale. Si tratta, pertanto, di due momenti distinti del procedimento, entrambi rilevanti ai fini del corretto  funzionamento degli organi consiliari. Ho rilevato in che in data 22 settembre scorso si è regolarmente riunita la Conferenza dei Capigruppo, alla presenza del quorum necessario per la validità della seduta, per affrontare la questione relativa alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti. Nel corso della riunione, preso atto dell’assenza di alcune rappresentanze politiche, si è convenuto di proseguire il confronto attraverso una successiva convocazione, al fine di pervenire alla definizione delle composizioni definitive. Tale circostanza risulta dal verbale della Conferenza. Nonostante ciò, nella prima seduta utile del Consiglio comunale si è proceduto, mediante apposita votazione, al prelievo del punto relativo alla costituzione delle Commissioni e, successivamente, all’approvazione delle relative composizioni, senza che la Conferenza dei Capigruppo fosse stata  preventivamente riconvocata per completare l’attività di esame e coordinamento delle designazioni. La questione non riguarda la legittimità degli accordi politici tra gruppi consiliari, né intende mettere in discussione la facoltà del Consiglio comunale di deliberare sulla costituzione delle Commissioni. Ciò che viene contestato è il possibile superamento di una fase procedurale espressamente prevista dallo Statuto comunale, attraverso modalità che hanno di fatto sostituito il confronto istituzionale con intese raggiunte al di fuori della sede competente. L’articolo 26, comma 4, attribuisce alla Conferenza dei Capigruppo una funzione specifica di esame e  coordinamento delle designazioni, che non può essere considerata meramente formale. La successiva votazione del Consiglio comunale costituisce il momento conclusivo del procedimento, ma non dovrebbe essere ritenuta automaticamente sostitutiva delle attività preliminari prescritte dallo Statuto. La modalità seguita appare inoltre suscettibile di aver svuotato di effettività le funzioni della Conferenza dei Capigruppo e marginalizzato le prerogative istituzionali della Presidenza del Consiglio comunale, che aveva avviato il percorso di confronto e coordinamento. Il rispetto delle disposizioni statutarie non può essere subordinato agli equilibri politici che si determinano in Aula, né può essere considerato superfluo quando una maggioranza abbia già raggiunto un accordo. Alla luce di ciò, emergano elementi concreti che rendono necessaria una verifica della regolarità del procedimento seguito per la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti. In particolare, occorre accertare se la fase di esame e coordinamento delle designazioni, prevista  dall’articolo 26, comma 4, dello Statuto comunale, sia stata effettivamente completata prima della votazione consiliare. L’eventuale omissione di tale fase potrebbe configurare un vizio procedimentale suscettibile di incidere sulla legittimità delle deliberazioni adottate”.

Alongi, pertanto, chiede al Segretario Generale, nell’ambito delle proprie competenze, di effettuare con urgenza una verifica della regolarità del procedimento seguito per la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, con  specifico riferimento al rispetto dell’articolo 26, comma 4, dello Statuto comunale. Di verificare se le composizioni sottoposte alla votazione del Consiglio comunale siano state preventivamente esaminate e coordinate dalla Conferenza dei Capigruppo, secondo quanto prescritto dallo Statuto. Di promuovere con urgenza il riesame delle deliberazioni consiliari di costituzione delle Commissioni permanenti, ai fini della valutazione del loro annullamento in autotutela da parte dell’organo competente, qualora venga accertata l’omissione della fase procedurale prevista dall’articolo 26, comma 4, dello statuto. Di valutare, nelle more del riesame, l’adozione di eventuali misure cautelative consentite dall’ordinamento, ove ne ricorrano i presupposti. In caso di accertata irregolarità, di ripristinare il corretto percorso procedurale attraverso la riconvocazione della Conferenza dei Capigruppo, affinché venga completata l’attività di esame e coordinamento delle designazioni prima di una nuova deliberazione consiliare. La presente iniziativa non intende contestare le persone designate a comporre le Commissioni consiliari, né interferire con la legittima dialettica politica tra le forze presenti in Consiglio comunale. Intende invece tutelare il rispetto dello Statuto, il ruolo della Conferenza dei Capigruppo e le prerogative istituzionali della Presidenza del Consiglio comunale. Non può essere una maggioranza consiliare, attraverso un accordo politico, a stabilire quali passaggi statutari debbano essere rispettati e quali possano essere superati. Il rispetto delle regole non rappresenta un ostacolo alla volontà politica del Consiglio, ma una garanzia per tutti i consiglieri e per il corretto funzionamento delle istituzioni. Si richiede pertanto un riscontro urgente, formale e motivato, riservandosi ogni ulteriore iniziativa nelle sedi istituzionali competenti”.