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La Cassazione deciderà sulla titolarità del sagrato della chiesa di San Pietro ad Agrigento

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Agrigento, la chiesa di San Pietro

Agrigento, la chiesa di San Pietro
L’avvocato Girolamo Rubino

L’Arcidiocesi di Agrigento ha concesso alla Società T. la locazione di un locale annesso alla Chiesa di San Pietro di Agrigento, per lo svolgimento di attività commerciale, ed il comodato d’uso della Chiesa di San Pietro e proprie pertinenze unicamente per finalità turistiche e culturali, con espressa esclusione di ogni attività commerciale.
Tuttavia, in assenza di alcun titolo autorizzativo, né da parte del Comune di Agrigento né da parte dell’Arcidiocesi di Agrigento, la società che ha in gestione i locali in questione, aveva disposto la posa di ombrelloni, tavoli e sedie a servizio della propria attività commerciale proprio davanti l’ingresso della Chiesa di San Pietro.
Il Comune di Agrigento, nel 2017 ha contestato alla società T. l’occupazione abusiva di suolo pubblico (per circa 60 mq) dello spazio antistante la Chiesa di San Pietro ed ha irrogato la conseguente sanzione.
A questo punto la società T si opponeva alla contestazione del Comune di Agrigento proponendo ricorso davanti il Giudice di Pace di Agrigento, sostenendo, tra l’altro, che lo spazio anti tastante la chiesa fosse di proprietà esclusiva dell’Arcidiocesi e che ne avesse la disponibilità in forza del contratto di comodato d’uso.
Il Giudice di Pace di Agrigento però ha declinato la propria giurisdizione ritenendo che spettasse al Giudice Amministrativo giudicare la controversia.
A questo punto, nel giugno 2019, la società T ha riproposto il giudizio davanti al TAR Palermo, notificando per la prima volta il proprio ricorso anche all’Arcidiocesi di Agrigento chiamandola in garanzia e per il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Il Cardinale Francesco Montenegro quale legale rappresentante dell’Arcidiocesi di Agrigento ha conferito il mandato all’Avvocato Girolamo Rubino per resistere al giudizio instaurato dalla società T.
L’Avv. Girolamo Rubino, in particolare, ha proposto diverse eccezioni preliminari, sostenendo tra l’altro il difetto di giurisdizione poiché la questione in realtà afferisce a diritti soggettivi che non possono essere risolti nemmeno in via incidentale dal Giudice Amministrativo.
La Sezione I del TAR Palermo, Presidente e Relatore della causa il dott. Calogero Ferlisi, in accoglimento delle difese dell’Avv. Rubino ha osservato che: <>.
Per effetto della predetta pronuncia, ed in ragione del conflitto negativo di giurisdizione insorto tra TAR e Giudice di Pace la questione dovrà essere risolta dalla Corte di Cassazione che stabilirà quale giudice dovrà giudicare la controversia.

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