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Comune di Palermo dispone l’inefficacia della segnalazione certificata di agibilità a distanza di ben due anni dalla sua presentazione

Nel 2017 la sociertà B.srl., con sede legale in Palermo, acquistava un complesso immobiliare residenziale sito nella città di Palermo e composto da 348 unità immobiliari, il quale era stato realizzato a seguito di apposita convenzione di lottizzazione del 1997.

Ultimati i lavori di costruzione nel 2022 la società B.srl. presentava al Comune di Palermo la segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.) per tutte le singole le unità immobiliari facenti parte del complesso residenziale e decorsi i 30 giorni dalla presentazione della S.C.A. procedeva alla vendita di alcuni subalterni.

Tuttavia, a distanza di due anni dal consolidamento della S.C.A. presentata dalla B.srl. e in assenza di alcuna preventiva contestazione, il Comune di Palermo, in ragione di un precedente sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, all’esito del quale era risultato che due unità del suddetto complesso immobiliare risultavano sprovviste dei requisiti previsti dall’art. 24 del D.P.R. 380/01, ovvero dell’allaccio fognario, con provvedimento del settembre del 2024 aveva dichiarato integralmente inefficacie la SCA per l’intero complesso immobiliare.

Avverso tale provvedimento, la società B.srl., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, proponeva un ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, onde ottenerne, previa sospensione, l’annullamento.

In particolare, Gli Avv.ti Rubino e Airò deducevano illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto era stato adottato dal Comune di Palermo abbondantemente oltre il termine di trenta giorni per il consolidamento della S.C.A., senza contraddittorio procedimentale e in violazione di tutti i principi che regolano potere di autotutela, ed inoltre, tali legali rilevavano come, il complesso immobiliare in realtà risultava già allacciato alla pubblica fognatura e, come, ad ogni modo, la mera irregolarità di due sole unità immobiliari non avrebbero potuto invalidare l’agibilità di tutte le altre 346 unità immobiliari estranee alla segnalazione di abuso edilizio.

Sotto il profilo del danno gli Avv.ti Rubino e Airò deducevano, altresì, come, nel caso di specie, in assenza di un pronunciamento cautelare volto a sospendere il provvedimento impugnato la società B.srl. sarebbe certamente incorsa in successive pretese risarcitorie da parte degli acquirenti delle unità immobiliari già vendute, oltre a comportare l’ingiusta paralisi dell’intero investimento a causa della dichiarata inagibilità dell’intero complesso immobiliare.

Pertanto, a fronte della proposizione del predetto ricorso straordinario, la Presidenza della Regione Siciliana -Ufficio legale e legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa in merito alla domanda cautelare proposta dalla società B.srl.

All’esito della Sezioni Riunite del 20 marzo 2025, il CGARS, con parere vincolante n. 48/2025 del 04.04.2025 in merito all’istanza cautelare formulata dalla società B.srl. ha rilevato la sussistenza del fumus boni iuris per difetto di proporzionalità del provvedimento impugnato in quanto, a fronte del sopralluogo eseguito su due subalterni è stata disposta l’inefficacia integrale della segnalazione certificata di agibilità per tutti i 348 subalterni e, pertanto, ha espresso parere favorevole all’accoglimento parziale della domanda cautelare formulata dalla società ricorrente, limitatamente ai 346 subalterni esenti da irregolarità, con conseguente sospensione parziale del provvedimento impugnato.

Ebbene, conformemente al suddetto parere favorevole reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, il Presidente della Regione Siciliana con decreto del 15.04.2025 ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso straordinario proposto dalla Società B.srl. e, per l’effetto , ha sospeso il provvedimento di inefficacia della S.C.A. in relazione alle 346 unità immobiliari di titolarità della società ricorrente.

Pertanto, per l’effetto del suddetto decreto del Presidente della Regione Siciliana potrà avvenire liberamente la compravendita di dette unità immobiliari.

Angelo Ruoppolo
Angelo Ruoppolohttps://www.teleacras.it
Giornalista professionista, di Agrigento. Nel febbraio 1999 l’esordio televisivo con Teleacras. Dal 24 aprile 2012 è direttore responsabile del Tg dell’emittente agrigentina. Numerose le finestre radio – televisive nazionali in cui Angelo Ruoppolo è stato ospite. Solo per citarne alcune: Trio Medusa su Radio DeeJay, La vita in diretta su Rai 1, Rai 3 per Blob Best, Rai 1 con Tutti pazzi per la tele, Barbareschi shock su La 7, Rai Radio 2 con Le colonne d’Ercole, con Radio DeeJay per Ciao Belli, su Rai 3 con Mi manda Rai 3, con Rai 2 in Coast to coast, con Rai 2 in Gli sbandati, ancora con Rai 2 in Viaggio nell'Italia del Giro, con Striscia la notizia su Canale 5, con Radio 105 nello Zoo di Radio 105 e Rebus su Rai 3. Più volte è stato presente e citato nelle home page dei siti di Repubblica e di Live Sicilia. Il sosia di Ruoppolo, Angelo Joppolo, alias Alessandro Pappacoda, è stato il protagonista della fortunata e gettonata rubrica “Camera Zhen”, in onda su Teleacras, e del film natalizio “Gratta e scappa”, con una “prima” affollatissima al Cine Astor di Agrigento. I suoi video su youtube contano, al 6 ottobre 2024, 30.317.320 visualizzazioni complessive. Gli sono stati assegnati diversi premi tra cui: "Sipario d'Oro", "Alessio Di Giovanni", "Mimosa d'Oro", "Pippo Montalbano". Indirizzo mail: angeloruoppolo@virgilio.it