Nel 2017 la sociertà B.srl., con sede legale in Palermo, acquistava un complesso immobiliare residenziale sito nella città di Palermo e composto da 348 unità immobiliari, il quale era stato realizzato a seguito di apposita convenzione di lottizzazione del 1997.
Ultimati i lavori di costruzione nel 2022 la società B.srl. presentava al Comune di Palermo la segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.) per tutte le singole le unità immobiliari facenti parte del complesso residenziale e decorsi i 30 giorni dalla presentazione della S.C.A. procedeva alla vendita di alcuni subalterni.
Tuttavia, a distanza di due anni dal consolidamento della S.C.A. presentata dalla B.srl. e in assenza di alcuna preventiva contestazione, il Comune di Palermo, in ragione di un precedente sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, all’esito del quale era risultato che due unità del suddetto complesso immobiliare risultavano sprovviste dei requisiti previsti dall’art. 24 del D.P.R. 380/01, ovvero dell’allaccio fognario, con provvedimento del settembre del 2024 aveva dichiarato integralmente inefficacie la SCA per l’intero complesso immobiliare.
Avverso tale provvedimento, la società B.srl., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, proponeva un ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, onde ottenerne, previa sospensione, l’annullamento.
In particolare, Gli Avv.ti Rubino e Airò deducevano illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto era stato adottato dal Comune di Palermo abbondantemente oltre il termine di trenta giorni per il consolidamento della S.C.A., senza contraddittorio procedimentale e in violazione di tutti i principi che regolano potere di autotutela, ed inoltre, tali legali rilevavano come, il complesso immobiliare in realtà risultava già allacciato alla pubblica fognatura e, come, ad ogni modo, la mera irregolarità di due sole unità immobiliari non avrebbero potuto invalidare l’agibilità di tutte le altre 346 unità immobiliari estranee alla segnalazione di abuso edilizio.
Sotto il profilo del danno gli Avv.ti Rubino e Airò deducevano, altresì, come, nel caso di specie, in assenza di un pronunciamento cautelare volto a sospendere il provvedimento impugnato la società B.srl. sarebbe certamente incorsa in successive pretese risarcitorie da parte degli acquirenti delle unità immobiliari già vendute, oltre a comportare l’ingiusta paralisi dell’intero investimento a causa della dichiarata inagibilità dell’intero complesso immobiliare.
Pertanto, a fronte della proposizione del predetto ricorso straordinario, la Presidenza della Regione Siciliana -Ufficio legale e legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa in merito alla domanda cautelare proposta dalla società B.srl.
All’esito della Sezioni Riunite del 20 marzo 2025, il CGARS, con parere vincolante n. 48/2025 del 04.04.2025 in merito all’istanza cautelare formulata dalla società B.srl. ha rilevato la sussistenza del fumus boni iuris per difetto di proporzionalità del provvedimento impugnato in quanto, a fronte del sopralluogo eseguito su due subalterni è stata disposta l’inefficacia integrale della segnalazione certificata di agibilità per tutti i 348 subalterni e, pertanto, ha espresso parere favorevole all’accoglimento parziale della domanda cautelare formulata dalla società ricorrente, limitatamente ai 346 subalterni esenti da irregolarità, con conseguente sospensione parziale del provvedimento impugnato.
Ebbene, conformemente al suddetto parere favorevole reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, il Presidente della Regione Siciliana con decreto del 15.04.2025 ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso straordinario proposto dalla Società B.srl. e, per l’effetto , ha sospeso il provvedimento di inefficacia della S.C.A. in relazione alle 346 unità immobiliari di titolarità della società ricorrente.
Pertanto, per l’effetto del suddetto decreto del Presidente della Regione Siciliana potrà avvenire liberamente la compravendita di dette unità immobiliari.