P.M.R. , funzionario amministrativo presso l’Ufficio per l Esecuzione Penale Esterna di Palermo, ha inoltrato al Ministero della Giustizia un’istanza ai sensi dell’art. 42 bis l.lgs. n.151/2001 al fine di ottenere l’assegnazione temporanea in provincia di Agrigento, ove risiede il proprio figlio di meno di tre anni e il coniuge.
La normativa vigente, infatti, favorisce il ricongiungimento familiare in presenza di figli minori sino a tre anni di età.
Tuttavia, il Ministero della Giustizia ha rigettato la richiesta della lavoratrice, sostenendo che ad Agrigento non vi fossero posti del suo stesso profilo professionale.
La lavoratrice, pertanto, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia ha proposto ricorso d’urgenza al Tribunale di Palermo, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all’assegnazione temporanea presso una sede di servizio sita ad Agrigento.
In particolare, con il ricorso, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno rilevato che, “ai fini dell’ammissione al beneficio del lavoratore, è sufficiente che vi sia un «posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva» e non che il posto riguardi le stesse mansioni o un identico incarico rispetto a quello assegnato al dipendente nella sede di provenienza”.
Il Tribunale Ordinario di Palermo, condividendo le tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha ordinato al Ministero di Giustizia di disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente presso uno degli Uffici del Ministero di Giustizia con sede ad Agrigento e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come la normativa vigente – proprio al fine di agevolare il più possibile il ricongiungimento familiare in presenza di figli minori sino a tre anni di età – non limita l’assegnazione temporanea alle ipotesi in cui vi siano posti vacanti e disponibili della stessa “qualifica professionale” o qualifica assimilabile, ma la consente ogni qual volta vi sia “un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”, contemperando, in questo modo, le necessità di mobilità della lavoratrice con le esigenze della amministrazione per la quale non sono previsti ulteriori oneri.”
In esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Palermo, il Ministero della Giustizia ha assegnato la giovane funzionaria presso una sede di servizio prossima alla propria residenza, consentendole così il ricongiungimento familiare con il marito e il piccolo figlio e provvederà, anche, al pagamento delle spese legali.