L’avvocato Girolamo RubinoIl dottor M B, sono le iniziali del nome, di 37 anni, ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche di Linguistica e Filologia Italiana dell’Università di Palermo. Con proprio decreto il Rettore ha approvato gli atti della procedura, dichiarando vincitore il dottor V P, di 52 anni, di Gangi, in provincia di Palermo, con 905 punti, mentre il dottor M B si è classificato al secondo posto, con 718 punti. Non condividendo l’operato della Commissione esaminatrice, M B ha proposto un ricorso al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, per l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Rettore avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura e degli atti presupposti e connessi. In particolare gli avvocati Rubino e Valenza hanno censurato gli atti impugnati, tra l’altro, sotto il profilo dell’eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrio, in quanto i criteri di valutazione approvati dalla Commissione apparivano illegittimi nella parte in cui avevano irragionevolmente valorizzato l’attività di ricerca svolta all’estero , “in quanto sagomati su misura del vincitore”. Secondo la tesi del ricorrente la Commissione ha attribuito un punteggio spropositato a qualsiasi soggiorno all’estero, senza richiedere alcuna verifica dell’attività svolta, degli scritti prodotti, del periodo di permanenza e della tipologia di contratto. Si sono costituiti in giudizio sia l’Università degli Studi di Palermo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato di Palermo, sia il vincitore della procedura selettiva, il dottor V P, per chiedere il rigetto del ricorso. in particolare il vincitore ha anche proposto un ricorso incidentale per chiedere la decurtazione del punteggio attribuito al ricorrente perchè asseritamente illegittimo. Già in sede cautelare il Tar ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, ritenendo il ricorso parzialmente fondato. E l’ordinanza di sospensione è stata confermata in secondo grado dal Cga che ha respinto l’appello cautelare proposto dal difensore di M B. Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il Tar Sicilia Palermo ha accolto il ricorso principale, annullando gli atti impugnati, ritenendo fondata tra l’altro la censura formulata dagli avvocati Rubino e Valenza inerente l’illogica attribuzione di un punteggio sproporzionato ed eccessivo alle esperienze didattiche e di ricerca estere rispetto a quello previsto per le analoghe esperienze presso Atenei italiani, con conseguente illegittimità dei punteggi attribuiti al vincitore per i corsi e le attività di formazione all’estero. E respingendo per altro verso il ricorso incidentale proposto dal vincitore perchè infondato. Per effetto della sentenza resa dal Tar dovranno essere rivalutati i titoli prodotti dai partecipanti alla selezione, sulla base di nuovi criteri rispettosi delle indicazioni prescritte dal Giudice Amministrativo, mentre i resistenti dovranno provvedere alla rifusione del contributo unificato al ricorrente, sulla base del principio della soccombenza.