Successivamente, la stessa Agenzia delle Entrate disponeva il fermo amministrativo su di un quinto dell’importo netto complessivamente dovuto a titolo di indennità di buonuscita erogata dalla Gestione Dipendenti Pubblici dell’I.N.P.S. e su di un quinto dell’indennità aggiuntiva di fine servizio erogata dal Servizio Finanze del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ragione della cessazione del proprio rapporto di lavoro con il dipendente V.T., a seguito del licenziamento dalla stessa intimato.
Avverso i suddetti provvedimenti, l’ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate proponeva un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, innanzi alla Corte dei Conti di Palermo – Sezione Giurisdizionale.
In particolare, gli Avvocati Rubino e Airo’ deducevano diversi profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, tra cui il difetto dei presupposti per l’impignorabilità delle somme disponibili presso enti pubblici, quali l’I.N.P.S. ed il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diversi dallo Stato.
Invero, ai fini dell’applicazione del fermo amministrativo, l’I.N.P.S. ed il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze non possono essere ritenute Amministrazioni dello Stato.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Airo’, accoglieva il ricorso del sig. V.T., affermando che “il fermo costituisce una misura eccezionale e la norma deve essere sottoposta ad un’interpretazione rigorosa” con esclusione degli enti previdenziali.
Pertanto, alla luce della suddetta sentenza emessa dal giudice contabile, il funzionario dell’Agenzia delle Entrate potrà percepire dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Gestione Dipendenti Pubblici I.N.P.S, le somme oggetto del fermo amministrativo.