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Agrigento, TAR Palermo: “Non è dovuta sanzione paesaggistica per immobili abusivi realizzati prima del 1985” Invalidata sanzione amministrativa.

L’avvocato Girolamo Rubino

“Anche in pendenza degli appelli promossi dalla Regione, il TAR Palermo conferma il proprio orientamento: Non è dovuta la sanzione paesaggistica per gli immobili realizzati abusivamente in data anteriore al 1985, anche se ricadente nel perimetro della zona B della Valle dei Templi.

Il Tar Palermo, con recentissima sentenza breve, in accoglimento delle difese degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ ha annullato la sanzione paesaggistica comminata  ai proprietari su un immobile ricadente all’interno dalla zona B del decreto Gui-Mancini.

I coniugi G.S. e C.V., nel 1988 avevano acquistato un appartamento sito ad Agrigento nella frazione di San Leone, ricadente nella zona B vincolata ai sensi del Decreto Gui-Mancini.

In relazione al suddetto fabbricato, era stata presenta domanda di condono edilizio,  ai sensi della L. 47/85 e della L.R. 37/85.

La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento aveva espresso parere favorevole per il rilascio del richiesto titolo in sanatoria – che effettivamente è stato poi rilasciato dal Comune di Agrigento – subordinandolo al pagamento della sanzione paesaggistica prevista dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

In ragione di ciò, nel mese di gennaio 2020, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha comminato la sanzione paesaggistica in misura superiore a € 8.500.

A questo punto, i coniugi C.S. e C.V. rivolgendosi agli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ hanno promosso ricorso innanzi al TAR Palermo per chiedere l’annullamento, previa la sospensione cautelare, della grave sanzione in questione.

In particolare i difensori dei proprietari dell’immobile, citando diversi precedenti del TAR Palermo, hanno sostenuto che l’appartamento in questione era stato realizzato prima del 1985 ovvero prima che la  zona B della valle dei Templi di Agrigento di cui al decreto Gui-Mancini del 1968 fosse sottoposta a vincolo paesaggistico.

L’Amministrazione regionale, costituitasi in giudizio si è opposta al ricorso ed alla concessione della misura cautelare ovvero alla definizione del giudizio con sentenza breve, deducendo di aver proposto appello rispetto ai precedenti favorevoli resi nei mesi scorsi  dallo stesso TAR Palermo.

In esito alla trattazione della domanda cautelare, il TAR Palermo,  ha accolto il ricorso e le repliche degli Avvocati Rubino e Airo’, confermando i propri precedenti giurisprudenziali.

Con sentenza breve, infatti, il TAR Palermo ha affermato ancora una volta che la zona B della Valle dei Templi di Agrigento, di cui al decreto Gui-Mancini del 1968, fino all’entrata in vigore della l. n. 431 del 1985 c.d. legge Galasso (che ha esteso per legge la tutela paesaggistica a tutti i vincoli archeologici) non era sottoposta alcun vincolo paesaggistico.

Pertanto, alla luce della ricostruzione ed evoluzione storica del quadro vincolistico della Valle dei Templi, non può essere comminata alcuna sanzione paesaggistica per gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della predetta legge “Galasso”.

Per effetto della predetta pronuncia i proprietari dell’immobile, ormai sanato, non dovranno pagare alcuna ulteriore sanzione o indennità.”

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