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Il Tar condanna l’Asp di Caltanissetta. Illegittimo il divieto di accesso agli atti

Nel Maggio 2020, lo Studio Radiologico del Dott. A.C., con sede a Niscemi, facente parte dell’elenco delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate della provincia di Caltanissetta, contrattualizzato nel 2016, inoltrava apposita istanza di accesso al fine di poter prendere visione ed estrarre copia degli atti dai quali potessero evincersi le modalità di utilizzo del c.d. fondo perequativo di cui all’art. 3 del D.A. n. 2087 del 9 novembre 2018 e art. 1 del D.A. n. 1199/2019 da parte dell’Asp di Caltanissetta.

Di fronte al silenzio serbato dall’Azienda Ospedaliera alla propria richiesta di accesso agli atti, lo Studio Radiologico decideva, allora, di rivolgersi al giudice amministrativo, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, al fine di ottenere dall’Asp l’esibizione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti, ma non ottenuta.

In giudizio, i legali Rubino e Impiduglia ribadivano come l’accesso alla documentazione richiesta costituisse per la struttura l’unico strumento attraverso il quale poter accertare la corretta utilizzazione (da parte dell’ASP) del suddetto fondo perequativo, al quale la stessa struttura mira ad attingere per incrementare il budget assegnato per le erogazioni delle prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

Il T.A.R. Palermo, in accoglimento delle difese formulate dai legali Rubino ed Impiduglia, ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla struttura ricorrente, di un interesse diretto, concreto e attuale alla visione della documentazione richiesta ed ha, pertanto, accolto il ricorso proposto dallo Studio Radiologico del Dott. A.C., condannando l’Asp di Caltanissetta anche al pagamento delle spese processuali.

Per effetto della sentenza, dunque, l’Asp di Caltanissetta dovrà provvedere ad esitare l’istanza entro il termine di trenta giorni, garantendo l’accesso agli atti già in possesso dell’Azienda ovvero indicando dove questi possano essere consultati se già pubblicati, o ancora comunicando le modalità di visione di quelli ancora non definitamente formati.

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