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“La Tosap non si paga per gazebo su aree private di pubblico passaggio”

La società titolare del noto ristorante T. L. aveva ottenuto dal Comune di Palermo un’autorizzazione alla installazione di un gazebo nello spazio antistante il locale, che costituisce proprietà privata soggetta a pubblico passaggio.

Tuttavia il Comune di Palermo ha emesso due avvisi di liquidazione con cui pretendeva dai ristoratori il pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico in relazione all’area occupata dal gazebo, nonostante si trattasse di area di proprietà privata, in quanto soggetta a pubblico passaggio.

La Società proponeva due ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, volti all’annullamento di tali avvisi di liquidazione, conferendo mandato agli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza.

In particolare, si metteva in risalto il carattere di proprietà privata dell’area in questione, tanto da essere soggetta al pagamento dell’imposta sui redditi.

Inoltre, tale spazio era regolarmente accatastato come area di proprietà privata, ed indicato nell’atto di vendita del bene immobile, nonché regolarmente trascritto.

I legali inoltre, anche avvalendosi di documentazione fotografica, dimostravano che si trattava di una pertinenza del fabbricato, da sempre utilizzata per l’esercizio dell’attività di ristorazione.

In considerazione di tali elementi, non può trovare alcuna applicazione la TOSAP, avuto riguardo al fatto che tale tributo colpisce unicamente l’occupazione di spazi e le aree pubblici, come indicato dalla stessa definizione dell’imposta.

Pertanto, il fatto che l’area occupata dalla Società fosse soggetta ad una servitù di pubblico passaggio non può in alcun modo elidere il carattere privato dell’area.

E ciò in quanto tale servitù di passaggio si riferisce non alla collettività indiscriminata, ma ad un insieme di soggetti ben determinato, costituito dai fruitori degli esercizi commerciali antistanti a tale area, con la conseguenza che il bene soggetto a servitù di pubblico passaggio non può mai essere equiparato ad un qualsiasi bene destinato al transito pubblico.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva uno dei due ricorsi e respingeva il secondo.

La Società proponeva un ricorso in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, volto alla riforma della sentenza di rigetto, patrocinato dagli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza.

Con dispositivo di sentenza pubblicato in data 6 settembre 2021 la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso in appello, accertando definitivamente che non è dovuto il pagamento della TOSAP allorquando l’installazione riguardi aree di proprietà privata soggette a pubblico passaggio, e condannando l’amministrazione alle spese processuali in favore dei ristoratori.

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