Il presidente della seconda sezione del Tar Sicilia ha accolto l’istanza cautelare monocratica presentata dal gestore dell’area di sosta temporanea situata in contrada Giallonardo, a Realmonte. Il provvedimento sospende l’efficacia delle prescrizioni emesse dagli uffici di Agrigento, ripristinando la funzionalità dell’impianto.
La vicenda prende le mosse dai provvedimenti con cui la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento aveva condizionato l’esercizio del parcheggio e la stipula della convenzione stagionale alla preventiva rimozione di sbarre metalliche, colonnine e casse automatiche, giudicate incompatibili con la tutela paesaggistica. Contro i decreti si è opposto il titolare della struttura, assistito dagli avvocati Rosario De Marco Capizzi e Caterina Noemi Calcagno dello studio legale Rubino. I legali hanno dimostrato dinanzi ai giudici che tali dotazioni “non costituiscano opere edilizie o trasformazioni permanenti del suolo, bensì attrezzature mobili e precariamente posate a secco”. Dispositivi considerati essenziali per contingentare i veicoli ed evitare la “sosta selvaggia” lungo l’arteria stradale di accesso al litorale.
La linea della difesa è stata condivisa dal presidente del Tar di Palermo, che ha ritenuto prioritaria la salvaguardia della sicurezza e la gestione dei flussi di viabilità nel corso della stagione turistica. Il decreto ha quindi sospeso l’obbligo di smantellare i sistemi di controllo, a condizione che non vi siano opere murarie, ordinando contestualmente approfondimenti documentali al segretario comunale di Realmonte e alla Soprintendenza per verificare le modalità di ancoraggio degli impianti.























